Applicabilità temporale e per materia della TUN

Sintesi dell’obiter dictum:

Secondo la terza sezione civile della Cassazione i riferimenti fatti dall’art. 1 del DPR n. 12/2025 ai soli danni derivanti da sinistri stradali, così come la previsione contenuta nel successivo articolo 5 circa l'applicabilità delle disposizioni del suddetto decreto "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valgono entrambi solo ad escludere un'applicazione diretta delle c.d. TUN ai fini della liquidazione dei sinistri non ricadenti in dette ipotesi, ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ., come già a suo tempo sancito dalla sentenza c.d. Amatucci, Cass. n. 12408 del 07/06/2011.

Premessa

In una recentissima pronuncia la Cassazione -chiamata a decidere su di un ricorso avente ad oggetto la richiesta di riforma del quantum risarcitorio di un danno differenziale- ne approfitta per esprimere, con un “obiter dictum”, il proprio indirizzo sulla possibilità o meno di estendere l’utilizzo delle TUN al di fuori degli ambiti in cui ne è prevista ex lege la diretta applicazione.

Trattandosi di un “obiter dictum” siamo di fronte ad un argomentare da parte della Corte non necessario ai fini della decisione del singolo caso (che peraltro qui si risolve nella indicazione al giudice di rinvio di mantenere la applicazione delle tabelle milanesi, posto che in assenza di impugnazione del relativo capo, si era già creato il giudicato interno tra le parti, impedendone il riesame).

E’ però estremamente significativo che alla prima occasione utile la Corte abbia inteso fornire un proprio indirizzo con riguardo alle novità introdotte dal D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209").


1. Il caso trattato dai giudici di legittimità
La persona danneggiata lamentava il fatto che durante la detenzione in carcere non aveva ricevuto da parte del Ministero della Giustizia le adeguate cure riabilitative fisioterapiche, che sarebbero invece state necessarie per contenere l’aggravarsi di una pregressa paraparesi spastica degli arti inferiori, derivatagli da una lesione midollare dovuta ad un colpo d'arma da fuoco.
La Corte accogliendo il ricorso del danneggiato censura il fatto che i giudici di appello non abbiano applicato gli insegnamenti di Cass. civ. n. 28986 del 11.11.2019 (pronuncia appartenente al cd. “decalogo di San Martino bis”) in tema di danno differenziale.
Precisa poi la corte di legittimità che il giudice di rinvio a cui sarà rimessa ora la causa non potrà che continuare ad essere vincolato all’applicazione delle Tabelle milanesi posto che sulla applicazione delle stesse al caso di specie, in assenza di una contestazione specifica, si è formato il giudicato interno.
Ivi si afferma infatti che: “Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 …entrato in vigore il 5 marzo 2025…”.
E d’altronde non avrebbe potuto che essere così posto che quando era stato depositato il ricorso in Cassazione, il DPR sulle cd. TUN non era stato ancora pubblicato. Il caso singolo si è quindi qui cristallizzato sulla applicazione delle cd “tabelle milanesi” ai fini del calcolo del quantum.
La Corte avrebbe anche potuto fermarsi qui nel motivare la sua pronuncia. Senonché i giudici di legittimità hanno deciso di andare oltre…

2. Il passaggio chiave della pronuncia e l’“obiter dictum” a cui prestare attenzione
Al punto III, Conclusioni, paragrafo 2, prima la Cassazione afferma che:
“Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata.
Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025,
- salvo però poi ancora aggiungere con un obiter dictum-
applicazione cui - può incidentalmente notarsi - non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011).”

3. Quale valore assume un “obiter dictum” di Cassazione?
Ma quale valore possiamo dare ad un obiter dictum la cui traduzione letterale è quello di “cosa detta incidentalmente”?
E’ qui il caso di ricordare che le Sezioni Unite si sono espresse in passato mettendo in luce la differenza tra l’argomentare del giudice comune e della Corte Costituzionale precisando che “Nelle sentenze della Corte costituzionale, diversamente che in quelle del giudice comune, l'"obiter dictum", pur andando al di là della "ratio" della decisione del caso concreto, non costituisce una mera divagazione argomentativa, ma svolge una funzione orientativa, poiché le affermazioni di principio contenute nelle motivazioni di tali pronunce vanno considerate sempre nella loro totalità, avendo di mira la tutela di norme, valori e attribuzioni costituzionali, in una continua dialettica tra astratto e concreto.” (Cass. civ. S.U. 15236/2022).
Quanto agli obiter dicta della Cassazione si discute invece in dottrina e giurisprudenza se abbiano o meno valore di precedente quale enunciazione del principio di diritto.
Per obiter dictum, si dovrebbe intendere la soluzione delle questioni giuridiche non necessarie alla decisione, l’argomentazione, come si suol dire, ad abundantiam, “i principi di diritto enunciati dalla sentenza in modo incidentale” quella questione giuridica prospettata in via ipotetica e risolta nel discorso argomentativo della motivazione; non avendo una relazione diretta con i fatti della controversia non potrà, generalmente, valere come precedente, pur se potrà preannunciare una giurisprudenza futura su altre liti in cui tali questioni giuridiche prospettate e risolte in via ipotetica vengano a qualificare i fatti di cui si discute (A. Caldarera) Ancora, per V. Andrioli l’obiter è null’altro se non “lo svolazzo dottrinario dell’estensore”.
Secondo l’indirizzo maggioritario il contenuto decisorio della sentenza è rappresentato, ai fini dell'estensione oggettiva del giudicato, non soltanto dalle statuizioni espresse nel dispositivo, ma anche, ove occorra, dalle "affermazioni" e dagli "accertamenti" presenti nella motivazione, ferma restando l'irrilevanza dei meri obiter dicta, eccedenti le necessità logico-giuridiche della decisione (Cass civ. n. 2874/1998; 9775/1997; 4686/1997; 1481 /1997; 8865/1994). Secondo la Cassazione dunque “L'autorità della cosa giudicata non investe le affermazioni, contenute nella sentenza, le quali eccedono la necessità logico - giuridica della decisione sulla domanda giudiziale”.
E’ tuttavia chiaro che l’inciso qui dei giudici di legittimità per le tempistiche ed i modi con cui si è verificato assume un peso di rilievo sebbene non vincolante, mettendo in luce quello che dovrebbe essere il principio da seguire: ovvero la ricerca di quella equità richiesta dall’art. 1226 c.c. che viene garantita da una costante ricerca di valori e parametri che possano garantire il più possibile una uniformità di giudizio.

4- La questione relativa alla applicabilità temporale
Peraltro, occorre, ad avviso di chi scrive, compiere una distinzione.
Una prima questione è infatti quella afferente la applicabilità temporale delle TUN anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore.
In questo caso di fronte al vuoto lasciato dalla mancata attuazione per oltre 20 anni delle tabelle previste ai fini liquidazione dei danni non patrimoniali sopra il 10% dall’art. 138 CAP, si deve alla Cassazione l’intervento-guida del 2011 con la pronuncia n.12408 (cd. Amatucci dal nome del relatore) che ha sancito un valore paranormativo delle tabelle milanesi al fine di garantire una equità intesa come parità di trattamento alle pretese risarcitorie dei danneggiati.
L’art. 138 CAP (peraltro oggetto di modificazione nel 2022 e di seguito riportato in stralcio nella sua ultima formulazione) prevede infatti che la liquidazione del danno alla persona delle lesioni superiori ai 10% debba essere fatta sulla base di tali tabelle che hanno visto la luce solo oggi (nonché di quelle ancora mancanti di natura medico legale di cui alla lettera b)).
“Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica…. si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso..”
In difetto, era stata come detto la Cassazione ad illuminare la via con la nota pronuncia “Amatucci” n. 12408/2011 in cui si chiariva che “poichè l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”. E dunque era la Cassazione a fornire valore “para-normativo” alle tabelle milanesi in assenza del regolamento previsto dalla legge e nell’attesa che lo stesso venisse emanato a colmare il vuoto. Si rilevava quindi la “inopportunità che la Corte di legittimità contrapponesse una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, avevano posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali era dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale. Alla luce della ricognizione di fatto con la pronuncia n. 12408/2011 le tabelle milanesi avrebbero dunque costituito “d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.”
La tesi contraria alla applicazione retroattiva trova invece ragione nel fatto che non solo l’art. 5 del DPR ma anche la L. 4 agosto 2017, n. 124 all'art. 1, comma 18 ne prevedeva l’applicazione solo per i sinistri successivi. L’art. 5 del DPR è una previsione regolamentare, ma il suo contenuto ricalca pedissequamente la fonte normativa primaria contenuta nella L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge concorrenza 2017) con cui è stato disposto all'art. 1, comma 18) che "La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". E dunque se la norma deve essere interpretata al fine di avere e conservare un effetto, la sua lettura non può che essere quella di vietarne l’applicazione retroattiva lasciando il campo al quadro para-normativo costruito dalla Cassazione, dai giudici di merito e dal lavoro di coloro che hanno contributo alla elaborazione delle tabelle (su tutti Milano e Roma) in questi anni di vuoto legislativo.
In questo caso di fronte alle mancanze del legislatore si può discutere se per il passato si possano applicare o meno in via indiretta le TUN anziché le tabelle milanesi.
A parere di chi scrive sembrerebbe più corretto tracciare una linea temporale tra il passato su cui per ragioni di equità i sinistri andrebbero liquidati secondo una medesima scala di valori che la Cassazione per prima nel 2011 aveva fissato nelle tabelle milanesi. Diversamente si svuoterebbe anche il valore della norma che ne vieta l’applicazione per il passato. Se non è possibile la applicazione in via diretta delle TUN per il passato, arrivare ad allegare che le stesse si possano comunque utilizzare come strumento indiretto per arrivare alla ricerca di equità intesa come parità di trattamento tra le parti rischia di far rientrare dalla finestra ciò che è stato fatto uscire dalla porta, guidando dunque ad un ragionamento potenzialmente fallace.
Il confronto ai fini della liquidità non dovrebbe infatti essere compiuto equiparando i sinistri oggi liquidati a prescindere da quanto di siano verificati, ma all’opposto proprio valorizzando, ai fini dei modelli di liquidazione, il momento temporale di verificazione temporale del sinistro. Ed allora con riguardo ad un evento lesivo del 2015 si dovrebbe più propriamente fare riferimento come paragone alle modalità di liquidazione dell’epoca e quindi sulla base delle tabelle milanesi del danno. Diversamente, si farebbe discendere una diversa modalità di computo della liquidazione del danno a seconda del momento in cui interviene la domanda di risarcimento o addirittura la liquidazione dello stesso.

5- Sulla applicabilità delle cd. TUN anche ad altre materie non Rc Auto e Med-Mal
Altro tema invece è la possibilità della applicazione delle TUN ai sinistri non Rc Auto (e, anche se la Cassazione ne omette il richiamo, ai sinistri Med-Mal che citano all’art. 7 co. IV legge Gelli gli artt. 138-139 Cap).
Su questo aspetto viene peraltro in soccorso il fatto che in materia di microlesioni è pacifico che in ambito Rc Auto (Med-Mal) si applichino le tabelle ministeriali da tempo in essere adottate in ossequio alle indicazioni del 139 CAP, mentre sui sinistri in altri ambiti trovano generalmente applicazione per lo più le tabelle milanesi (più convenienti per i danneggiati).
D’altronde, le tabelle adottate secondo le indicazioni fornite dall’art. 139 CAP sono state ritenute legittime dalla stessa Corte Costituzionale proprio sulla considerazione di fondo che operano nell’alveo del sistema RC Auto (e lo stesso ben si potrebbe argomentare anche per la materia Med-Mal). Come chiarito dalla sentenza 235/2014 della Corte Costituzionale infatti: “in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.”
Ma al di fuori di tali materie, non dovrebbero essere consentite le stesse limitazioni e nell’ottica di ricercare un’equità intesa come parità di trattamento si potrebbe-dovrebbe lasciare il giudice libero dalle compressioni liquidative previste dagli artt. 138-139 CAP i cui importi sono dettati da una esigenza di bilanciamento di interessi tra loro meritevoli al fine di garantire una complessiva tenuta dei due sistemi “obbligatoriamente” assicurati in cui operano.   

IN CONCLUSIONE
Secondo l’obiter dictum contenuto nella sentenza Cass. civ., Sez. III (data ud. 01/04/2025) 29/04/2025, n. 11319
1- Le TUN di cui al DPR 12/2025 trovano applicazione diretta in ambito RC Auto così come previsto dall’art. 138 CAP da cui traggono origine. Nonché -aggiungiamo noi rifacendoci al dato normativo- in materia Med-Mal poiché l’art. 7 co. IV Legge 24/2017 c.d Legge Gelli richiama espressamente l’art. 138 CAP.
2- Parimenti a livello temporale l’applicazione diretta delle TUN è disciplinata dall’art. 5 DPR 12/2025 secondo cui “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.” e dunque dalla entrata in vigore avvenuta il 5.3. 2025 (ai sensi dell’art. 10 delle c.d.“preleggi” è infatti entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in GU avvenuta il 18.2.2025). (Certo estendendo il DPR all’ambito Med-Mal costruito su un modello assicurativo con formula claims made anziché in loss come avviene invece per la Rc auto, ci si potrebbe chiedere se per sinistro si intenda il fatto o la “richiesta di risarcimento”).
Ma quale soluzione deve essere adottata per il passato in cui per un ventennio abbiamo avuto un vuoto legislativo dettato dalla mancata approvazione del regolamento disciplinante il quantum dei danni sopra i 10 punti percentuali?
E per le materie diverse da RC Auto e Med-Mal che non richiamano il 138 e 139 CAP?
3- Le previsioni normative (art. 138 CAP, art. 7 co. IV Legge Gelli) e regolamentari (Art. 5 DPR 12/2025) valgono a detta della Corte, solo ad escludere la applicazione in via diretta della TUN ai casi che non sono ivi contemplati.
4- Secondo la Cassazione qui in commento non sarebbe però di ostacolo all’utilizzo in via indiretta delle TUN né il fatto che per le stesse si preveda una applicazione temporale successiva alla loro entrata in vigore (avvenuto il 5 marzo 2025), né che si verta in materie che non richiamano il 138 CAP (RC Auto e quindi anche Med-Mal ex art. 7 co. IV legge Gelli) potendo le stesse costituire sempre un valido parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011).
Una soluzione su questi due ultimi punti che lascia più di un dubbio.
Con riguardo al passato perché da un lato svuoterebbe di significato il dato normativo e regolamentare che ne fa espresso divieto, dall’altro perché il principio di equità di cui all’art. 1226 c.c. va ricercato in una parità di trattamento ed uniformità che è stata regolata sino ad oggi dall’intervento della Cassazione. La uniformità di giudizio ai fini di garantire una equità di sistema andrebbe preservata applicando i modelli di computo del danno ancorati al momento della verificazione del sinistro e non con riguardo al momento della liquidazione dello stesso.
Quanto invece al tema delle materie, sono le stesse norme art 138 CAP e la Corte Costituzionale (anche se con riferimento al 139 CAP) ad aver legittimato un bilanciamento tra il diritto al risarcimento e l’esigenza di tenuta di sistema ma con specifico riguardo all’ambito RC Auto (e Med-Mal), che non trova però ragione altrove.
In ultimo, il fatto che secondo la Cassazione le TUN possano essere utilizzate sempre, quanto meno in via indiretta, finirebbe in ogni caso con l’aggirare e di fatto svuotare di valore la discussione sulla immediata efficacia diretta delle tabelle TUN di cui al DPR 12/2025 prospettato da chi sostiene che in assenza dell’altra TUN medico legale avente ad oggetto la quantificazione de “le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti” non sarebbero ancora pienamente efficaci le tabelle previste dal DPR 12/2025, dovendosi attendere la integrale attuazione e completamento del quadro regolamentare previsto dall’art. 138 CAP.
Avv. Pietro Martinengo


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