Il Decreto Legislativo n. 184/2023 ha recepito la Direttiva UE 2021/2118, chiamata a sua volta ad integrare e modificare la precedente Direttiva UE 2009/103, con lo scopo di uniformare il funzionamento dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in tutto il territorio dell’UE. avv. Pietro MARTINENGO avv. Luca PERINI avv. Tamara SERRAU
Di tutto rispetto è stata la volontà del legislatore comunitario, attuata con la Direttiva 2021/2118, di riorganizzare la normativa così da definire in modo uniforme, definitivo e razionale, il perimetro dell’obbligo assicurativo della RC Auto in funzione del tipo di veicolo e del suo utilizzo in concreto.
Necessario, a tal fine, l’adagio ai principi elaborati in materia dalla Corte di Giustizia Europea, cui il legislatore comunitario ha inteso dar seguito esplicitamente, indicandolo nelle premesse della normativa.
Tra questi, spicca la definizione di “veicolo” inteso come mezzo di trasporto e, più nello specifico, la tematica dei veicoli “polifunzionali”, usati non solo come mezzi di trasporto ma anche come strumenti di lavoro per lo svolgimento di attività diverse dal trasporto stesso (si pensi, per esempio, ai carrelli elevatori).
In termini generali la Direttiva prevede che i veicoli assoggettati all’obbligo di assicurazione Rc Auto debbano essere individuati -tra quelli azionati esclusivamente dalla forza meccanica, circolanti su suolo e non su rotaie- in base alla loro “velocità di progetto” e al “peso netto”, indici rivelatori del rischio che, se superiore a determinati parametri, comporta la necessità di una copertura assicurativa.
Inoltre, come anticipato e sulla scia delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, assume rilievo determinante anche il concetto di “uso del veicolo, conforme alla funzione di mezzo di trasporto” quale elemento che, unitamente agli indici già richiamati, contribuisce ad individuare i veicoli soggetti obbligatoriamente alla garanzia.
Se ne desume che il veicolo non deve essere assicurato in quanto tale, nella sua intrinseca materialità, bensì nella sua dimensione funzionale, quando utilizzato come mezzo per trasportare beni e persone (indipendentemente dal terreno su cui è usato e dal fatto che sia fermo o in movimento).
In particolare, la Corte di giustizia aveva infatti precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.
Per contro la direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto».
Secondo la Direttiva dunque per “uso del veicolo” si intende ora “ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento
In Italia, anteriormente al DL 184/2023, l’art. 122 CAP aveva fornito una lettura apparentemente restrittiva rispetto al più ampio obbligo assicurativo previsto dalle indicazioni comunitarie tanto che è servito il duplice intervento delle Sezioni Unite per ribilanciare la situazione.
Le questioni principali con cui si discuteva se distinguere ai fini della circolazione e degli obblighi assicurativi tra rischio statico o dinamico erano state risolte a livello interpretativo da SU 8240/2016 equiparandole ai fini dell’obbligo di copertura. Ciò anche sul presupposto che “i veicoli, seppure fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale, con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità a terzi”.
Parimenti dibattuta era la questione dell’obbligo assicurativo in aree private posto che la norma limitava l’obbligo assicurativo alla circolazione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”. Ma anche su tale aspetto erano intervenute le Sezioni Unite con la pronuncia 21983/2021 affermando che l'art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che "per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale". (ancora confermata e richiamata di recente da Cass. 8244/2024)
Quanto infine alla tipologia di veicolo ed alle esenzioni l’art. 122 rimandava ad un provvedimento ministeriale su proposta dell’allora ISVAP. Il DM 86/2008 ha in effetti previsto poi che per veicolo si dovesse intendere “ qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.” Previsione che nella sostanza ricalca però pedissequamente il già presente art. 1 co. 1 lett. r) del CAP.
Con la riforma è stato invece adottato un concetto di veicolo all’art. 1 co. 1 lett rrr del Cod Ass che riprende quanto indicato dalla direttiva con la specifica poi ulteriore al punto 3 per i veicoli elettrici:
“ (rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
A ciò si lega il nuovo art. 122 che per quanto qui di interesse prevede che
“1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente “
“1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.”
E’ in queste definizioni a cui poi seguono le esclusioni di cui al successivo art. 122 bis CAP che risiede l’obbligo assicurativo RC Auto.
Aspetto in ogni caso centrale delle riforma è proprio che la copertura diviene obbligatoria “qualora il veicolo sia utilizzato conformemente alla funzione del veicolo, in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”.
Tale ultima circostanza non tratta di una esenzione dell’obbligo, bensì indica una limitazione dell’operatività della garanzia obbligatoria, la quale non coprirà il rischio derivante da un’attività diversa dal trasporto.
Solo nel caso (atipico ed eccezionale) in cui un dato veicolo, pur astrattamente utilizzabile con funzioni di trasporto, sia stabilmente impiegato come mezzo di lavoro (ad esempio food truck stabilmente ancorato al suolo) si potrebbe ritenere che l’obbligo assicurativo non sussista, ex ante.
Si è così giunti all’adagio interpretativo della norma per cui l’assoggettabilità, o meno, dei veicoli polifunzionali all’obbligo assicurativo sia da stabilirsi non in base all’utilizzo in concreto al momento del sinistro bensì in base ad un criterio di prevalenza funzionale: la polizza sarebbe così obbligatoria soltanto laddove l’utilizzo (complessivo) come mezzo di trasporto sia superiore all’uso diverso.
Su queste premesse di inquadramento generale, si inserisce in particolare la problematica relativa all’obbligo di assicurabilità o meno dei c.d. muletti e carelli elevatori.
Se da un lato, infatti, i requisiti tecnici di tali mezzi soddisfanno i parametri di peso e velocità forniti recepiti, dall’altro, la primaria funzione di movimentazione merci sembrerebbe creare dubbi sulla effettiva sussistenza di un obbligo assicurativo.
Risulta invero che dopo la riforma numerose compagnie assicurative abbiano sollecitato la sottoscrizione della copertura RC Auto per muletti e carrelli elevatori.
In merito, Confindustria ha elaborato un parere teso ad operare una differenziazione tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione.
La circolare di Confindustria spiega, rifacendosi a sentenze precedenti e a definizioni normative che, se la funzione abituale di un veicolo non è il trasporto, è esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RC. Secondo questa logica, essendo i muletti mezzi destinati alla movimentazione di merci, sarebbero dunque esclusi dall’obbligatorietà del DLGS 184/23.
La normativa europea e nazionale, infatti, chiarisce la distinzione tra veicoli destinati al trasporto e quelli destinati alla movimentazione, mentre la Direttiva (UE) 2021/2118 sottolinea il concetto di “uso di un veicolo” come mezzo di trasporto abituale.
Sempre secondo Confindustria il Governo italiano, nel recepimento della Direttiva, avrebbe quindi ribadito il collegamento tra “uso abituale” e l’obbligo RC Auto, escludendo chiaramente i veicoli la cui funzione abituale non sia il trasporto.
Dette considerazioni evidenziano nell’interpretazione dell’Istituto che l’obbligatorietà della copertura RC Auto, secondo il Decreto Legislativo 184/2023, si applichi solo ai veicoli destinati al trasporto.
Pertanto, i muletti e i carrelli elevatori, con una funzione abituale di movimentazione merci, sarebbero esclusi da questa normativa e dovrebbero essere invece coperti dalla RCT in quanto attrezzature di lavoro.
L’intreccio dunque con le coperture RCT e RCO delle imprese finisce con l’essere inevitabile con possibili criticità operative a seconda dell’inquadramento della fattispecie nel singolo caso concreto.
Anche Confartigianato è intervenuta sull’argomento con una interrogazione parlamentare a cui era stato risposto che “l’obbligo assicurativo, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è legato ora non più alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione dello stesso, cioè al suo utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro. In seguito alla pubblicazione del decreto legislativo n. 184 del 2023, e ad una prima fase applicativa dello stesso, il MIMIT ha comunicato che sono pervenuti diversi quesiti da parte degli stakeholders del settore che hanno fatto emergere situazioni concrete, quali quelle descritte dal deputato interrogante. Pertanto, a seguito di un’interlocuzione avviata con l’IVASS sul tema, il MIMIT sta valutando l’opportunità di una possibile iniziativa normativa volta a normare tali ipotesi, anche al fine di escludere l’obbligo assicurativo con riferimento ai carrelli elevatori”.
La questione che sembrava essere indirizzata fortemente verso le interpretazioni espresse dai soggetti Istituzionali, potrebbe essere tuttavia riaperta da un eventuale intervento normativo che ove non esaustivamente formulato darebbe nuova linfa ai dubbi originariamente espressi.
Il Governo nel mese di gennaio 2025 ha infatti approvato per la prima volta uno schema di disegno di legge annuale sulle PMI (che dovrà poi essere sottoposto al Parlamento secondo quanto previsto dall’ art. 18 della Legge 180 del 2011). L’art. 7 intitolato l “(Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone portuali e aeroportuali)” è stato declinato prevedendo che
“1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali."
La proposta di legge (ovviamente ad oggi non ancora in vigore in attesa di vaglio e approvazione parlamentare) sembra limitare l’esenzione ai soli casi di carrelli (art. 58 co. 2 lett. c CDS), NON immatricolati, operanti all’interno di aree private od aziendali ed a condizione che siano comunque già assicurati per la rct diversa da quella obbligatoria.
Spetterà dunque al Parlamento mettere un punto fermo sulla questione confermando o modificando la previsione suggerita dal Governo.
In caso di approvazione della norma menzionata, si dovrà però a quel punto ritenere giocoforza che tutti i casi esclusi o non contemplati dalla fattispecie in esenzione, siano soggetti l’obbligo ad assicurarsi.
D’altronde la Direttiva Europea si limita a dettare i criteri minimi di tutela degli utenti, ben potendo poi i singoli Paesi adottare previsioni con maggiore livello di protezione e garanzia per i consociati dal rischio di circolazione dei veicoli.
Ed invero una copertura RCauto come noto offre al danneggiato notevoli benefici: oltre all’azione diretta verso la compagnia, la inopponibilità delle eccezioni contrattuali (144 co. II cap) e soprattutto la presenza di un FGVS che garantisca il ristoro del danno in caso di insolvenza del debitore o della compagnia.
A ben vedere, dunque, lo schema di legge proposto dal Governo alle Camere già oggi finisce col “dare il la” alle tesi di chi nelle attuali norme del legislatore nazionale vede sussistente l’obbligo assicurativo per la RC Auto. Quanto meno per quei carrelli che siano immatricolati, circolanti anche al di fuori di aree aziendali e non coperti dalla RCT/RCO aziendale.
La questione contrariamente a quanto ritenuto appare dunque tutt’altro che definita e risolta in attesa dell’imminente intervento normativo atteso per quest’anno.
18 aprile 2025
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