Obbligo di Salvataggio - Patto di gestione della lite

Milano, 26 maggio 2025
Nota di commento ad Ordinanza di Cassazione Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/03/2025) 23/04/2025, n. 10725. Argomento: Obbligo di Salvataggio - Patto di gestione della lite.

“L'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato”
Secondo Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/03/2025) 23/04/2025, n. 10725 l’obbligo di salvataggio, ex. art. 1914 c.c., è applicabile alla assicurazione per la responsabilità civile verso terzi laddove mirato a contestare gli errori nella conduzione della controversia da parte dell’assicurato nel giudizio risarcitorio promosso del danneggiato. Con il risultato, in caso di colpa dell’assicurato, di poter ridurre l’indennizzo assicurativo in ragione del pregiudizio sofferto (ax art. 1915 co. II c.c.).
Non vi è chi osservi, in una ottica del tutto pragmatica, che, per le coperture rct è quasi sempre presente un patto di gestione della lite tra compagnia ed assicurato. Per cui l’affidamento da parte dell’assicurato della gestione alla compagnia, oltre ad ossequiare suddetta clausola contrattuale (che deve essere, ex art. 1932 c.c., una specificazione in senso favorevole per l’assicurato dell’art. 1917 co. III c.c.) determina la piena ratifica della validità ed efficacia del rapporto negoziale a tutto vantaggio dell’assicurato. Diversamente esponendolo ad estreme conseguenze come quelle rappresentate nel caso di specie.
La rinuncia od il rifiuto dell’assicurato ad avvalersi della gestione della lite lo espone quindi non solo nei confronti della Compagnia ai rischi di non vedersi riconosciuti i costi di resistenza (di cui all’art. 1917 co III c.c.), ma soprattutto, e quanto meno in prima battuta, alle conseguenze dannose di una non corretta gestione del sinistro prestando il fianco a possibili eccezioni di inoperatività della copertura da parte dell’impresa anche ex artt. 1914-1915 c.c. nonché ex art. 1916 co. III c.c. per quanto attiene alla preservazione del diritto di surroga della compagnia nei diritti dell’assicurato verso terzi responsabili ove non siano impostate le corrette azioni.
Peraltro nel caso trattato per la Cassazione, nemmeno il fatto che in primo grado vi sia stata una mala gestio da parte della compagnia nella gestione della lite che aveva mancato di sollevare la querela di falso, sembra avere avuto per i giudici un effetto causale sulla vicenda. Gli stessi si muovono a favore della tesi della interruzione del nesso avvenuta a seguito della assunzione della lite in proprio da parte dell’assicurato nel giudizio di appello, idonea a far ricadere ogni conseguenza della errata gestione su quest’ultimo.
A voler provare a confutare tale assunto si potrebbe però rilevare che negli atti non si evince se potesse avere un impatto il fatto che la errata gestione della compagnia in primo grado avrebbe comunque dovuto legittimare una interruzione per mala gestio per non aver fatto valere già in quella sede le difese corrette. Potrebbe essere opinabile che, in considerazione degli obblighi di gestione della lite la compagnia non possa rispondere quanto meno in termini di concorso ex art. 1227 c.c. per l’accaduto tenuto conto che essa stessa per prima aveva violato il rapporto contrattuale assumendo la gestione ma mancando di rilevare in corso di causa proprio quella censura (la omessa querela di falso alla cartella clinica in cui non era stato annotato correttamente il dissenso dell’anestesista alla prosecuzione dell’intervento) che è divenuta poi oggetto di eccezione da parte della stessa impresa ai fini di sostenere la esclusione/riduzione dell’indennizzo. Ma anche applicandosi l’art. 1915 c.c. non sarebbe così eccentrico se si arrivasse come risultato finale ad affermare che il pregiudizio sofferto sarebbe stato equivalente anche in caso di gestione del sinistro da parte della impresa e che per tanto non vi è alcuna riduzione da apportare all’indennità dovuta. Verrebbe infatti da chiedersi dove sia la prova incombente sull’assicuratore che se avesse continuato nella gestione della lite avrebbe sollevato la eccezione difensiva.
Il caso.
In una causa di merito, innanzi al foro di Milano, promossa dai danneggiati nei confronti di più medici, un'anestesista veniva difesa in primo grado dal fiduciario della compagnia. La difesa dell'assicurata era incentrata sul fatto di avere manifestato il dissenso alla prosecuzione dell'intervento che aveva causato il danno alla partoriente ed al neonato. In primo grado il giudizio si concludeva con una condanna in solido di tutti i medici.
Seguiva l’appello dell’anestesista questa volta difesa da un proprio legale venendo meno il patto di gestione della lite. La domanda veniva rigettata confermando la condanna. In particolare veniva evidenziato che in nessuno dei gradi di giudizio l’anestesista aveva formulata istanza di querela di falso con riguardo alla cartella clinica, fidefaciente, in cui non era stato annotato il dissenso alla prosecuzione da parte della professionista.
A questo punto l’anestesista si rivolgeva alla compagnia che rifiutava l’indennizzo sulla base dell’art. 1914 c.c. sostenendo una violazione dell’obbligo di salvataggio poiché la difesa del medico non aveva proposto erroneamente la querela di falso così compromettendo l’esito finale del giudizio.
I giudici dei due gradi di merito del contenzioso instaurato tra assicurato e compagnia davano ragione alla prima. Sosteneva in particolare la corte di appello che l’obbligo di salvataggio dovesse riferirsi solo alle condotte che l’assicurato deve porre in essere per diminuire il pregiudizio verso il terzo. Mentre gli errori di difesa tecnica sarebbero successivi. Inoltre la compagnia, a detta della corte di gravame, avrebbe potuto intervenire in appello per sollevare dette difese ed ancora non si sarebbe dovuto tacere il fatto che in primo grado il fiduciario della compagnia, che aveva gestito la lite rappresentando l’anestesista, non aveva sollevato a sua volta alcuna querela di falso.
La decisione dei Giudici di Legittimità.
La Cassazione con la Ordinanza 10725 del 23 aprile 2025 si pronuncia invece in senso opposto accogliendo l’eccezione formulata dalla compagnia assicurativa. I giudici di legittimità evidenziano all’opposto innanzi tutto di aver già statuito in passato che "pur non attenendo direttamente al fatto illecito addebitabile al danneggiante assicurato, le spese sostenute da quest'ultimo per resistere alla pretesa del danneggiato "rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914cod. civ.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore" (Cass. Sez. 6, 31/08/2020, n. 18076, Rv. 658762-01; nello stesso senso si è pronunciata Cass. Sez. 3, 05/05/2021, n. 11724);
Secondo la Cassazione la predetta affermazione, ancorché riferita soltanto alle spese di resistenza, mina la correttezza della sentenza impugnata, la quale aveva espressamente escluso che la controversia tra il danneggiato e il danneggiante potesse in qualche modo concernere l'obbligo di salvataggio prescritto dall'art. 1914c.c..
Come detto, secondo il giudice d'appello, la menzionata disposizione riguarderebbe soltanto la produzione del danno risarcibile (nel caso, derivante dalla condotta professionale della A.A.) e, dunque, non consentirebbe di configurare, nemmeno astrattamente, l'obbligo de quo in relazione alla difesa processuale dell'assicurato.
Secondo la Cassazione si deve invece affermare che il danneggiante assicurato, anche nell'ambito dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, ha l'obbligo (ex art. 1914c.c.) di compiere quanto gli sia possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinato nell'an e nel quantum proprio in esito alla predetta controversia.
Da quest'ultima osservazione si evince che l'estraneità della successiva lite all'originario illecito (dal quale scaturisce il pregiudizio risarcibile e al quale si riferisce la garanzia assicurativa) non assume alcun rilievo sulla configurabilità dell'obbligo di salvataggio exart. 1914c.c.: anzi, "mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale successiva al verificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore" (Cass. Sez. 3, 21/07/2016, n. 14992 , Rv. 641273-01).
Del resto, secondo altro precedente di legittimità, l'obbligo di salvataggio potrebbe persino consistere nel dovere del danneggiante assicurato di astenersi dalla resistenza nel giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, qualora da tale difesa non possa ricavarsi alcun beneficio (Cass. Sez. 3, 19/03/2015, n. 5479, Rv. 634662-01, da cui si trae un'ulteriore conferma che le condotte relative al giudizio tra danneggiato e danneggiante rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1914c.c.); una volta stabilito se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito (Cass. Sez. 3, 28/01/2005, n. 1749, Rv. 579887) che l'obbligo ex art. 1914 c.c. incombe sull'assicurato anche nella conduzione della controversia, occorre verificare se, in concreto, la difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria sia stata conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia.
Secondo la Corte, nel caso di specie, anche a voler ipotizzare imperdonabili e rovinosi errori difensivi nella controversia risarcitoria, la condotta della compagnia avrebbe potuto assumere rilievo determinante soltanto nell' ipotesi di difesa tecnica totalmente gestita dalla società assicuratrice, non già in un caso in cui l'appello era stato autonomamente avanzato dall'assicurata con propri legali di fiducia, e non certo in ragione del mancato dispiegamento di un intervento adesivo alle ragioni della A.A., il quale costituirebbe mera facoltà e non certo un obbligo o un onere per l'assicurazione: pertanto, a tale omissione - alla quale la sentenza della Corte d'Appello riconnetteva erroneamente un effetto negativo – secondo i giudici di legittimità non potrebbe riconoscersi alcuna incidenza sul rapporto causale relativo all'obbligo ex art. 1914c.c..
Questa dunque la massima che si estrapola dal giudizio:
“L'obbligo di salvataggio ex art. 1914c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito”
La causa de quo è stata dunque rimessa al giudice di rinvio chiamato a verificare il pregiudizio di cui agli artt. 1914-1915 c.c. per compiere le statuizioni del caso sulla base delle indicazioni ricevute dalla Cassazione. In simili ipotesi, se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha infatti diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Pertanto occorrerà verificare se la omessa contestazione difensiva abbia avuto un effettivo impatto sull’esito finale del sinistro.
L’art. 1914 c.c. (in uno con gli art. 1913 c.c. -obbligo di avviso di sinistro- ed art. 1916 co. III c.c. -obbligo di non pregiudicare il diritto di surrogazione della compagnia nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili-) continua dunque a costituire in ambito assicurativo specificazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e nei rapporti con la compagnia la cui violazione può determinare conseguenze assai gravi come la perdita integrale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 c.c.). Previsioni che per di più si intersecano anche con la possibile violazione contrattuale del patto di gestione della lite che dà luogo ad una ulteriore titolo di doglianza nella forma di una eccezione da inadempimento contrattuale. Peraltro proprio alla luce dei dubbi da sempre prospettati dalla dottrina sulla effettiva applicabilità dell’art. 1914 c.c. al caso dell’assicurazione della responsabilità civile (di cui all’art. 1917 c.c.), è più sul patto di gestione della lite e sulla violazione dello stesso che di regola dovrebbero in genere fondarsi le primarie contestazioni dell’impresa assicurativa.
Di fronte alla complessità delle questioni sollevate, non si può che portare l’attenzione verso una soluzione pratica e molto diretta: il rispetto del patto di gestione della lite da parte dell’assicurato che ha un effetto protettivo con piena ratifica della validità del contratto assicurativo a cui la compagnia viene a dare attuazione garantendo l’indennizzo all’esito del contenzioso. Non vi è dubbio infatti che se il medico anestesista si fosse affidato alla gestione della lite in tutto il percorso di trattazione del sinistro, non solo avrebbe avuto diritto ad essere tenuto indenne in forza del contratto assicurativo, ma inoltre eventuali criticità nella difesa tecnica sarebbero state assorbite nell’interesse dell’assicurato (rectius imputabili alla compagnia con relativo peso di dover risarcire il pregiudizio subito dall’assicurato costituito dall’onere economico di indennizzare il sinistro nonché da ogni danno reputazionale ed i possibili riverberi in ambito giuslavoristico amministrativo o deontologico che una pronuncia civile di condanna avrebbe potuto dispiegare).
Avv. Pietro Martinengo

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