PMI e "muletti". A che punto siamo?

SINTESI
La proposta di legge mira ad introdurre l’esonero dalla copertura “RCA” ex art. 122 cap sia
CASO A) “per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (veicoli destinati alla movimentazione di cose), che non siano immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, sia
CASO B) per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.
Il tutto a condizione che detti mezzi siano però coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.
A dispetto dei pareri espressi da Confindustria, Confartigianato (su cui rinviamo al nostro precedente scritto del 18 aprile 2025 (Muletti carrelli elevatori e veicoli polifunzionali: rc o rcauto? https://lexmps.it/news/muletti-carrelli-elevatori-e-veicoli-polifunzionali-rc-o-rcauto ) il Governo motiva il DDL sostenendo che allo stato NON c’è una deroga per i due casi appena citati (si legge infatti nei testi accompagnatori: “La presente deroga non è stata invece prevista – pur essendo contemplata nella direttiva in commento – e tale lacuna viene ora colmata.”).
Secondo detta lettura istituzionale dunque sino a che non sarà approvata la legge contenente la deroga, continuerà a sussistere l’obbligo assicurativo secondo le forme della copertura RCA.
Nella stessa AIR (analisi di impatto della regolamentazione) di cui al DDL 1484 “in materia di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria carrelli elevatori” si specifica infatti che:

“I maggiori stakeholder del settore hanno manifestato l’esigenza di ricevere chiarimenti in ordine ad alcuni dubbi interpretativi riguardanti il perimetro di applicazione dell’obbligatorietà dell’assicurazione RC auto e la possibilità di escludere tale obbligo per alcune tipologie di veicoli. al fine di ampliare i casi di deroga all’obbligo assicurativo poiché ad oggi, sono soggetti a tale obbligo anche i carrelli elevatori, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono già coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. I potenziali beneficiari degli interventi in materia sono tutte le società che operano nei settori sopra richiamati”

***
NOTA
Il 12 maggio scorso è stato presentato in Senato il “Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese” n. 1484 che, in materia assicurativa, contiene l’art. 7 intitolato “Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali”.
La previsione si pone come obiettivo quello di introdurre l’esenzione dalla copertura “RCA” di cui all’art. 122 CAP per i carrelli elevatori, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per gli altri veicoli quando utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali ed aeroportuali. Il tutto però a condizione che detti mezzi siano comunque già coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.
Come chiarito nella presentazione del DDL, la disposizione di cui all’articolo in commento, se approvata, verrà dunque ad inserirsi nel complesso di norme introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 con la finalità di ampliare i casi di deroga all’obbligo assicurativo contenuti dall’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2118.
La direttiva sopra citata, infatti, con l’art. 1 par. 4 interviene all’art. 5 della Direttiva 2009/103/CE, modificando la nozione di “veicolo” assoggettato all’obbligo assicurativo e consentendo agli Stati membri di individuare casi di deroga all’obbligo assicurativo.
Ad esempio per i veicoli destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall’autorità competente in conformità alla normativa vigente (ad esempio, fermo amministrativo, confisca e sequestro) o per i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto o, ancora, per i veicoli per i quali sia stata esercitata volontariamente la sospensione della copertura assicurativa in via temporanea da parte dei soggetti di cui all’art. 122, comma 3 del CAP. Siffatte deroghe sono state già recepite dal d.lgs. 184/2023.
Secondo quanto specificato nel DDL però:
“Non [è stato sino ad ora] così per una ulteriore possibile deroga – pure prevista dalla direttiva in commento - riferita ad alcune tipologie di veicoli rientranti nella categoria delle macchine operatrici, di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, oppure per i veicoli utilizzati esclusivamente nelle aree portuali ed aeroportuali.”
E dunque secondo il Governo che ha presentato la proposta contenuta nel DDL in attuazione dell’art. 18 L. 180/2011, la norma si ritiene necessaria poiché ad oggi tale deroga non è stata mai formulata.
Ne consegue che l’interpretazione attuale della normativa vigente secondo l’organo istituzionale è quella di affermare che per dette ipotesi ad oggi sia vigente l’obbligo assicurativo secondo le forme dell’art. 122 CAP.
A conferma di ciò si veda la RT afferente ai lavori sul ddl in cui si evidenzia che “i veicoli, per i quali la deroga all’obbligo assicurativo è disposta, sono mezzi di lavoro che nel regime previgente non erano soggetti al predetto obbligo (in quanto circolanti su aree circoscritte e non aperte al pubblico). La sottoposizione a obbligo è stata introdotta a livello nazionale a seguito della nuova definizione di “veicolo” dettata dal legislatore europeo, pur a fronte di previsioni del diritto unionale che ne consentiva l’esenzione. La disposizione modifica nuovamente la norma in oggetto.”
Utile sul punto richiamare le osservazioni del Servizio del Bilancio del Senato, con la nota di lettura n. 253 del Giugno 2025” , in relazione all’art. Articolo 7 intitolato “Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali”
“Il comma 1, inserendo il comma 1-bis nell'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, estende la deroga di cui al comma 1 (prevista per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché per quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente: tali veicoli non sono quindi soggetti all’obbligo di assicurazione) anche per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (veicoli destinati alla movimentazione di cose), non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 (Fondo di garanzia per le vittime della strada), se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.”
Sì all’esonero, ma a condizione che detti mezzi siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.
Non è chiaro se detta ultima condizione potrà poi essere assolta con una copertura adeguata e confacente ai rischi ed alle effettive esigenze dell’assicurato o se invece si debba tenere in conto quanto meno il massimale minimo di legge per le polizze di Rc obbligatoria di cui all’art. 122 cap.
Per i danneggiati, La questione potrebbe essere in parte affievolita, ove si ritenga che il FGVS debba intervenire non solo in caso di vuoti totali ma anche in quelli di ipotesi parziali di copertura.
Per gli assicurati, invece, il rischio rimane e deve essere ben calibrato posto che l’eventuale intervento solidaristico del FGVS non esclude la successiva azione dell’istituto verso il responsabile civile. Ovviamente ci riferiamo alle imprese di minore dimensione i cui massimali sono generalmente contenuti e potenzialmente inferiori a quelli previsti per la rc “auto” ed in cui il peso di un sinistro mortale o peggio con delle macrolesioni può gravare e sancire le sorti della società stessa e conseguentemente di tutti coloro che vi lavorano.
L’art. 7 all’ultimo comma si limita a prevedere che il FGVS non possa essere chiamato ad intervenire laddove vi sia già comunque una copertura rct a tutela della posizione del danneggiato. Tale previsione pare però più un beneficium excussionis, poiché ove detta copertura fosse tutto o in parte mancante ragioni di giustizia dovrebbero ritenere sempre possibile il diritto di accesso al fondo da parte del danneggiato. (Ciò senza considerare che ovi si tratti di lavoratore la questione si articolerà maggiormente in ragione della presenza di assicuratori sociali e dell’apposito fondo già previsto.).
***
A chiusura del cerchio si veda poi come anche nel Dossier Parlamentare del 4 giugno u.s. si venga a precisare e riepilogare il tutto:
“L’articolo 7 esonera dall’obbligo di assicurazione obbligatoria i carrelli elevatori, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e gli altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone non accessibili al pubblico nelle stazioni ferroviarie, nelle aree portuali e aeroportuali.
La disposizione in esame introduce un nuovo comma all’articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) in materia di deroghe all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria.
Più nel dettaglio, la norma stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del citato codice delle assicurazioni private, rientranti nella tipologia dei carrelli, ovvero dei veicoli destinati alla movimentazione di cose, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi.
Si ricorda che il citato articolo 1, comma 1, lettera rrr) definisce veicolo: qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
* una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
* un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
La deroga all’obbligo si applica, altresì, ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria.
La relazione illustrativa rileva che le norme dell’articolo in commento si inseriscono nel complesso di norme introdotte dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, con la finalità di ampliare i casi di deroga all’obbligo assicurativo contenuti dall’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2118.”
La direttiva sopra citata, infatti, con l’articolo 1, paragrafo 4, modifica l’articolo 5 della Direttiva 2009/103/CE, nel modificare la nozione di “veicolo” assoggettato all’obbligo assicurativo, consente agli Stati membri di individuare casi di deroga all’obbligo assicurativo.
Tra i veicoli assoggettabili a questa deroga si inseriscono anche “i veicoli utilizzati esclusivamente in luoghi il cui accesso è soggetto a restrizioni” nonché per i “veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato”.
In tal caso la direttiva impone agli Stati membri che a tali veicoli sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento all’obbligo assicurativo. Il considerando 10, riferito a questa previsione normativa, chiarendone il significato, precisa che gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da questi veicoli allo stesso modo in cui vengono trattate le vittime di incidenti relativi a veicoli non assicurati. Pertanto, l’organismo di indennizzo dello Stato membro dovrebbe intervenire, quando ne ricorrono le condizioni, e può essere chiamato in causa dall’organismo di uno Stato terzo nel caso di sinistro che ha coinvolto un cittadino di quel Paese, per il pagamento (o per il rimborso) dell’indennizzo alle vittime di incidenti causati da questi veicoli.
La relazione illustrativa segnala, altresì, che le deroghe previste in queste disposizioni, nonché nel decreto legislativo n. 184 del 2023, saranno notificate alla Commissione europea, in conformità a quanto previsto nell’articolo 5 della Direttiva 2009/103/CE, affinché la Commissione pubblichi l’elenco di tali deroghe.
L’ultimo periodo della disposizione stabilisce quindi che, nei casi sopra citati, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
IN CONCLUSIONE
Le indicazioni espresse dal Governo con il DDL oggi al vaglio del Senato ed oggetto di presentazione e approfondimento nei documenti illustrativi (a cui si rimanda tramite il link in calce), forniscono una serie di preziosi elementi al fine di interpretare lo stato dell’arte della normativa attuale.
A dispetto dei pareri espressi da Confindustria, Confartigianato (su cui rinviamo al nostro precedente scritto del 18 aprile 2025 https://lexmps.it/news/muletti-carrelli-elevatori-e-veicoli-polifunzionali-rc-o-rcauto ) il Governo motiva il DDL sostenendo che allo stato NON c’è una deroga per i c.d. “muletti” (si legge nei testi: “La presente deroga non è stata invece prevista – pur essendo contemplata nella direttiva in commento – e tale lacuna viene ora colmata.”).
La norma vuole dunque introdurre dunque l’esonero dalla copertura “RCA” ex art. 122 cap sia nel
- CASO A) “per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (veicoli destinati alla movimentazione di cose), che non siano immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, sia nel
 CASO B) per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.
Il tutto a condizione che detti mezzi siano però coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.
Occorre dunque prestare attenzione a quest’ultimo punto, ovvero al fatto che la proposta di legge condiziona espressamente la possibilità di non stipulare una polizza RCA, esclusivamente ovi si sia in presenza di altra copertura RC volontaria o per disposizione speciale.
Questa alternativa in verità conduce a scenari complessi poiché non sono equiparabili le coperture RCA con quelle RCT generali per una serie di ragioni evidenti (obbligo a contrarre, a stipulare, azione diretta, inopponibilità eccezioni, massimale di legge ecc.). Viene quindi da chiedersi se e come si ritenga legittimamente assolto l’obbligo.
La problematica per i danneggiati dovrebbe essere affievolita dal fatto che, se sono lavoratori, oltre all’intervento degli assicuratori sociali e del fondo apposito, in ogni caso è previsto l’intervento del FGVS (salvo il caso in cui ci sia già una polizza rct operante in grado di indennizzare per prima il sinistro). Diversa, invece, la questione per gli assicurati che dovrebbero reperire sul mercato una RCT equivalente per non correre il rischio di essere esposti alla contestazione di non aver realizzato la condizione essenziale di assolvere alla deroga.
Nell’attesa della approvazione della norma (che se adottata in questi termini, introdurrà inevitabilmente dubbi interpretativi sui requisiti minimi delle polizze RCT per assolvere la condizione legittimanti la deroga), si rileva che l’insieme dei lavori e delle considerazioni espresse in sede istituzionale costituiscono inevitabilmente un punto importante a favore della tesi di coloro che ritengono tutt’ora vigente l’obbligo assicurativo di RCA per tutte quelle ipotesi che dovrebbero ricadere nella deroga oggetto della proposta di legge.

Avv.ti Pietro Martinengo – Luca Perini – Tamara Serrau

Principali Rif. Normativi: artt. 122 – 122 bis CAP – D.lgs. 184/2023 - art. 18 L. 180/2011 - DDL A.S.n. 1484 – art. 1 co. 1, lett. rrr CAP, - art. 58, co. 2, lett. c) CdS – Dir. (UE) 2021/2118 1 - Dir. (UE) 2009/103
Per la documentazione richiamata (DDL A.S. 1484 presentato in Senato - Dossier Servizio Studi DDL PMI 4 giugno 2025 - Nota di lettura Servizio del Bilancio DDL legge annuale PMI giugno 2025) si rinvia al link: ddl Atto Senato 1484 https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=trattazioni_consultiva&did=59139


Hai bisogno di una consulenza?

Contattaci ai recapiti sottostanti